Associazione Autonoma Artigiani Cremaschi


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Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1)

1 - È costituita, con sede in Crema (Cr), l'"Associazione Autonoma Artigiani Cremaschi - Confartigianato Imprese", abbreviata ASSOCIAZIONE AUTONOMA ARTIGIANI CREMASCHI, quale espressione unitaria della rappresentanza delle imprese artigiane, del lavoro autonomo, delle piccole e medie imprese secondo l'accezione europea, del terziario e dei servizi di Crema e del suo territorio, della provincia di Cremona e delle zone limitrofe.

L'Associazione aderisce a Confartigianato Imprese con sede a Roma e a Confartigianato Imprese Lombardia e si impegna a rispettare le norme di adesione previste dallo statuto confederale e dal relativo Regolamento d'attuazione.

2 - Su deliberazione della Giunta Esecutiva, l'Associazione può istituire uffici periferici, delegazioni e/o recapiti in tutti i Comuni del territorio Cremasco, della Provincia di Cremona e delle zone limitrofe.

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Art. 2)

L'Associazione è una organizzazione sindacale apartitica, autonoma e indipendente senza scopo di lucro, che si propone di:

  1. promuovere e tutelare gli interessi dell'artigianato, degli artigiani e di tutte le imprese associate, rappresentando le stesse presso ogni autorità, amministrazione, ente, istituzione, associazione economica e sindacale, organismo pubblico e privato;
  2. promuovere, coordinare e coadiuvare l'attività di organizzazioni di categoria costituitesi nel proprio ambito;
  3. difendere le tradizioni dell'artigianato e della piccola e media impresa, promuovendo iniziative atte a potenziare la loro produzione e commercializzazione in Italia e all'estero;
  4. curare lo studio e la risoluzione, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, di problemi relativi alla regolamentazione e disciplina dei rapporti di lavoro della categoria cui appartengono le aziende associate, anche mediante la stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro e la trattazione delle controversie collettive e individuali di lavoro;
  5. studiare, tutelare ed assistere le aziende associate nel campo sindacale, fiscale, legale, economico, giuridico, commerciale, creditizio, previdenziale, sanitario, assicurativo, ecologico, culturale presso qualsiasi altra Organizzazione;
  6. curare la formazione professionale dei titolari, dei collaboratori e dei lavoratori delle imprese associate, delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi del territorio di riferimento;
  7. fornire servizi di assistenza sindacale, tenuta documenti di lavoro, fiscale e amministrativa in genere anche attraverso apposite società di gestione, enti o uffici collaterali;
  8. incrementare, d'intesa anche con le altre categorie produttive, la crescita e lo sviluppo dell'economia del territorio;
  9. nominare, designare e revocare i rappresentanti degli Artigiani e delle imprese associate in tutti quegli Organismi o Enti presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi  delle categorie associate e sia richiesta la rappresentanza delle stesse;
  10. redigere, stampare e diffondere notiziari e periodici di informazione, anche di natura non sindacale, per i propri associati e per le imprese e i lavoratori autonomi del territorio di riferimento anche in collaborazione con altri Enti od Associazioni, curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto utile;
  11. promuovere, qualora se ne ravvisasse la necessità e l'opportunità e di concerto con le altre Associazioni territoriali del sistema confederale, forme di mutualità reciproca e di coordinamento finalizzate al miglioramento dei servizi e delle assistenze prestate ed al potenziamento della presenza dell'Associazione sul territorio di riferimento.

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Art.3)

Su conforme delibera dell'Assemblea generale potrà aderire ad organismi nazionali, regionali, provinciali che abbiano con essa naturale concomitanza di interessi e finalità, mantenendo sempre la propria autonomia amministrativa e organizzativa.

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SOCI

Art.4)

1 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci:

  1. le imprese artigiane, così definite dalle norme vigenti, in qualunque forma siano costituite;
  2. i lavoratori autonomi;
  3. le piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea, e  le aziende del terziario e dei servizi in qualunque forma siano costituite.

2 - L'Associazione potrà inoltre ricevere le adesioni di associazioni, cooperative, consorzi costituti liberamente tra gli aderenti di cui sopra: in questo caso i diritti di socio verranno attribuiti al presidente dell'Ente o ad un suo rappresentante.

3 - Salva diversa valutazione della Giunta Esecutiva, non si può far parte dell'Associazione e contemporaneamente aderire ad altre organizzazioni sindacali analoghe.

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Art.5)

1 - La domanda di ammissione a Socio deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ed essa implica:

  • l'accettazione di tutte le norme del presente statuto;
  • il pagamento delle quote sociali e dei contributi nella misura e secondo le modalità che vengono stabilite dagli Organi preposti.

2 - L'iscrizione all'Associazione vale per l'anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi entro il 30 settembre.

3 - L'ammissione ha effetto immediato, salvo venga espresso parere sfavorevole dalla Giunta esecutiva, il cui giudizio motivato, portato a conoscenza dell'interessato, mediante R.R., è appellabile entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

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Art.6)

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola col pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso. È dovere dell'associato osservare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dall'Associazione, attenersi scrupolosamente agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla disciplina associativa.

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Art.7)

1 - La qualità di socio si perde:

  1. per scioglimento dell'Associazione;
  2. per esclusione, dovuta a gravi inadempienze agli obblighi associativi e statutari o ad attività lesive dell'interesse dell'Associazione o del buon nome della categoria;
  3. per disdetta o recesso secondo le norme previste dall'art.5;
  4. per cessazione dell'attività imprenditoriale o del lavoratore autonomo.

L'esclusione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione di sua iniziativa oppure su proposta anche di un singolo socio.

Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, al Consiglio Direttivo in prima istanza e al Collegio dei probiviri in seconda istanza.

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CATEGORIE E GRUPPI

Art.8)

1 - I soci sono raggruppati, in base all'attività esercitata, in Categorie che assolvono, nell'ambito dell'Associazione, i compiti inerenti alla rappresentanza della Categoria stessa.

2 - L'attività delle Categoria viene svolta unicamente attraverso i servizi, le strutture e l'azione dell'Associazione ed operano in sintonia con gli obiettivi e le linee di condotta determinata dagli Organi associativi. Le funzioni di Segretario della Categoria sono svolte dal Segretario dell'Associazione o da un funzionario da questi delegato.

3 - In seno ad ogni Categoria i soci, quando raggiungono almeno quindici unità, eleggono ogni quattro anni e con le modalità previste dal "Regolamento Elettorale" adottato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ogni categoria ha diritto ad un rappresentante in più ogni quaranta associati o frazioni di quaranta.

4 - Ogni categoria che non conti almeno quindici associati elegge un rappresentante in comune con altre categorie affini.

5 - Il rappresentante di Categoria assume anche la qualifica di "Delegato di Categoria".
Le Categorie che esprimono più di un rappresentante nel Consiglio Direttivo provvederanno a nominare tra gli stessi rappresentanti eletti il "Delegato di Categoria".

6 - Al "Delegato di Categoria" sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare la rappresentanza e l'efficienza associativa della propria Categoria in sintonia con gli scopi, le finalità e gli indirizzi generali dell'Associazione;
  2. riferire al Consiglio Direttivo in merito alle problematiche e alle iniziative che interessano la Categoria;

6 - Qualora ne fosse accertata la necessità, gli associati di un Comune possono costituire una Delegazione Comunale, che deve tuttavia avere l'approvazione del Consiglio Direttivo.

7 - All'interno dell'Associazione possono inoltre costituirsi Gruppi fra Giovani, Donne, Anziani, i quali si daranno appositi regolamenti in armonia con il presente statuto. Detti Regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e prevedere, tra l'altro, la modalità di designazione di un rappresentante che farà parte dello stesso Consiglio Direttivo con voto deliberativo.

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ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9)

Sono Organi dell'associazione:

  1. l'Assemblea,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. la Giunta Esecutiva,
  4. il Presidente,
  5. il Segretario,
  6. il Tesoriere,
  7. il Collegio dei Revisori dei conti,
  8. il Collegio dei Probiviri

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ASSEMBLEA

Art.10)

1 - L'Assemblea è costituita dagli iscritti dell'Associazione, i quali dispongono di un voto ciascuno.

2 - Il socio può conferire per iscritto delega ad un altro socio, ma la stessa persona non può avere più di una delega.

3 - Non possono partecipare all'Assemblea né sono eleggibili alle cariche sociali gli associati che non siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

4 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, anche su proposta della Giunta Esecutiva, o ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri o un terzo degli associati.

5 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, preferibilmente mediante invito, a firma del Presidente, spedito agli associati almeno otto giorni prima della data del suo svolgimento, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e della materia di trattare. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata anche tramite pubblicazione dell'invito sugli organi di informazioni interni all'Associazione o sulla stampa locale e/o mediante affissione dello stesso avviso all'interno della stessa sede dell'Associazione e dei suoi eventuali uffici e recapiti periferici.

6 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in Prima Convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno degli Associati. Trascorsa un'ora da quella indicata sull'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in Seconda Convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

7 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente. Segretario è di diritto il Segretario dell'Associazione. In caso di sua assenza il Segretario sarà scelto dall'Assemblea.

8 - Salvo i casi esplicitamente previsti nel presente Statuto, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti non tenendosi calcolo degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

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Art.11)

1 - Sono di competenza dell'Assemblea:

  • l'esame e l'approvazione della attività svolta dagli Organi dell'associazione;
  • l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci preventivo e consultivo;
  • l'esame dei problemi di carattere generale interessanti l'artigianato, la piccola e media impresa e l'organizzazione dell'Associazione, nonché la determinazione delle relative direttive di massima e della adesione ad altre organizzazioni;
  • le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione osservando quanto previsto dagli artt. 26 e 27;
  • la nomina del Collegio dei Probiviri;
  • le deliberazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2 - L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare un Presidente onorario, anche non socio, che farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

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CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.12)

1 - Il Consiglio Direttivo, è formato dai Rappresentanti di Categoria, eletti secondo quanto previsto dal precedenteart. 8, e dai rappresentanti dei Gruppi Giovani, Donne, e Anziani se designati in base al precedenteart. 8. Fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto anche il Presidente Onorario dell'Associazione qualora nominato dall'Assemblea così come previsto dal precedenteart.11, comma 2.

2 - Il Rappresentante di Categoria che risultasse assente ingiustificato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica.

3 - Al Rappresentante di Categoria che per impedimento, decadenza, dimissioni non potesse più far parte del Consiglio Direttivo, subentra di diritto il primo dei non eletti della propria Categoria.

4 - Qualora non ci fosse la possibilità di procedere alla surroga del Rappresentante di Categoria tra i non eletti, il Consiglio Direttivo all'unanimità può cooptare un Rappresentante di Categoria tra i Soci della stessa che resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato del  Consiglio Direttivo.

5 - Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e viene rinnovato con il rinnovo dei Rappresentanti di Categoria.

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Art.13)

1 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante invito spedito almeno 5 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della materia da trattare. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telegraficamente, telefonicamente, via telefax o tramite posta elettronica senza l'osservanza del termine di cui sopra. Entro 15 giorni dalla elezione dei Rappresentanti di Categoria, il Rappresentante eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, o in subordine di età, convoca, a mezzo raccomandata A.R., e presiede, sino alla nomina del Presidente, la prima riunione del Consiglio Direttivo per provvedere agli adempimenti e all'elezione degli Organi associativi di sua competenza.

2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente e la Giunta Esecutiva. Il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo qualora lo richiedessero con istanza scritta e motivata la maggioranza dei suoi membri.

3 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.

4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la metà più uno dei componenti.

5 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte di norma con votazioni palesi salvo quelle che riguardino le persone, sono prese a maggioranza dei voti non tenendosi conto degli astenuti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

6 - Nel corso della prima seduta dopo l'elezione dei Rappresentati di Categoria, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina della Giunta Esecutiva, previa determinazione del numero dei componenti, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti.

7 - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  1. concorrere alla attuazione di ogni attività resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea;
  2. esaminare e coordinare i problemi delle categorie;
  3. convocare, su proposta della Giunta Esecutiva, l'Assemblea dei Soci;
  4. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e seguire l'andamento amministrativo dell'Associazione;
  5. determinare le quote associative;
  6. eleggere la Giunta Esecutiva, il Tesoriere e i Revisori dei conti;
  7. nominare il Segretario dell'Associazione;
  8. proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione;
  9. proporre all'Assemblea, su indicazione della Giunta Esecutiva, le eventuali modifiche al presente Statuto;
  10. deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, l'adozione e le modifiche ai "Regolamenti" associativi.

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LA GIUNTA ESECUTIVA

Art.14)

1 - La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta dopo la elezione. La prima riunione della Giunta Esecutiva è convocata, seduta stante, e presieduta, sino alla nomina del Presidente, dal componente eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione o, in subordine, di età.

2 - La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa anche il Tesoriere con voto consultivo.

3 - La Giunta Esecutiva si riunisce, di norma, ogni due mesi o ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei suoi Membri.

4 - La Giunta Esecutiva è convocata a mezzo lettera spedita almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, anche telegraficamente, telefonicamente, a mezzo fax o tramite posta elettronica senza l'osservanza dei termini di cui sopra.

5 - Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Membri.

6 - Ogni componente ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. A richiesta anche di un solo componente della Giunta le votazioni potranno avvenire a scrutinio segreto.

7 - Il Membro di Giunta che risultasse assente ingiustificato a tre riunioni consecutive dell'organo esecutivo decade automaticamente dalla carica.

8 - Nel corso della sua prima riunione, la Giunta Esecutiva provvede alla nomina tra i suoi Membri, con votazioni separate, del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione. Viene eletto alla carica di Presidente e Vice Presidente colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

9 - La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni.

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Art.15)

I compiti della Giunta Esecutiva sono:

  1. eleggere il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione;
  2. proporre al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea ordinaria, ed eventualmente straordinaria, dell'Associazione;
  3. compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia, dalla legge e dal presente Statuto, riservato alla competenza dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo;
  4. attuare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
  5. prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'artigianato e della piccola e media impresa locale e per la tutela delle categorie;
  6. nominare o revocare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organi in genere ove di competenza dell'Associazione;
  7. proporre al Consiglio Direttivo le eventuali modifiche al presente Statuto ed ai "Regolamenti" adottati dall'Associazione;
  8. assumere e licenziare il personale dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva potrà delegare determinati poteri di propria competenza al Presidente od a un Consigliere.

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IL PRESIDENTE

Art.16)

1 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dalla Giunta Esecutiva al suo interno nel corso della prima riunione dopo la nomina da parte del Consiglio Direttivo.

2 - Il Presidente è l'unico rappresentante legale dell'Associazione di fronte agli Associati come pure verso terzi e verso le autorità costituite e occorrendo potrà stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione davanti a ogni ordine di magistrati sia come attore sia come convenuto.

3 - In caso di assoluta urgenza il Presidente può esercitare le funzioni della Giunta Esecutiva alla quale però deve riferire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni.

4 - Il Presidente provvede all'attuazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Generale e vigila su tutto l'andamento degli uffici dell'Associazione.

5 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e gli associati, nella loro globalità, nei confronti di ogni Amministrazione o Autorità e di altre Organizzazioni di livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

6 - Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva dell'Associazione nei tempi e  con le modalità previste dal presente Statuto.

7 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente.

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IL SEGRETARIO

Art.17)

1 - Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e, oltre al Presidente, ha la rappresentanza sindacale dell'Associazione.

2 - Attua le disposizioni adottate dalla Presidenza, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo a cui propone la soluzione e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

3 - Il Segretario partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi sociali dell'Associazione.

4 - Egli sovraintende a tutti gli uffici dell'Associazione ed è responsabile del buon andamento dei servizi; è capo del personale e ne risponde della disciplina; ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli Uffici.

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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.18)

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta dopo l'elezione dei Rappresentanti di Categoria ed è  composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica quattro anni.

2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e rivede i bilanci predisposti per l'approvazione controfirmandoli.

3 - I Revisori dei Conti effettivi possono partecipare alle riunioni di Consiglio di Giunta con voto consultivo. Possono essere anche non soci dell'Associazione.

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COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.19)

1 - Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea dell'Associazione e dura in carica quattro anni.

2 - Nel corso della prima seduta, il Collegio designa tra i propri membri effettivi un Presidente.

3 - Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni:

  1. risolvere i contrasti di particolare gravità che potranno sorgere tra i Soci e tra questi e gli Organi direttivi;
  2. decidere circa la negata ammissione degli aderenti all'Associazione;
  3. decidere le controversie che sorgessero per interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie.

4 - Il Collegio dei Probiviri dovrà essere scelto fra persone di comprovata moralità ed esperienza, che non ricoprano altri incarichi negli Organi Direttivi dell'Associazione.

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IL TESORIERE

Art.20)

1 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti nel corso della prima seduta dopo l'elezione dei Rappresentanti di Categoria e partecipa con voto consultivo alle riunioni della Giunta Esecutiva. Dura in carica quattro anni.

2 - Provvede al controllo delle entrate, delle spese e dei fondi in relazione alle risultanze di bilancio preventivo e consuntivo debitamente approvati.

3 - Egli firma, congiuntamente al Presidente, gli ordinativi di incasso e pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre agli Organi direttivi e all'Assemblea Generale per l'approvazione.

4 - Il Tesoriere è personalmente responsabile dell'amministrazione a tutti gli effetti. La carica di Tesoriere è incompatibile con la carica di Presidente.

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Art.21)

1 - Tutte le cariche sociali dell'Associazione hanno la durata di quattro anni e sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi di spesa riconosciuti dalla giunta Esecutiva.

2 - Possono essere eletti alla carica di Presidente, di Vice Presidente, di componente della Giunta Esecutiva e di Tesoriere soltanto i titolari e soci artigiani di imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Cremona.

3 - Il Presidente e il Vice Presidente possono essere eletti nella stessa carica per non più di due mandati quadriennali consecutivi.

4 - I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono essere individuati anche tra persone non socie dell'Associazione.

PATRIMONIO

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Art.22)

1 - Il Patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e da valori acquisiti a seguito di acquisto;
  2. dagli avanzi di gestione;
  3. dalle somme destinate a formare speciali riserve o fondi, finché non siano state erogate;
  4. dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalla eventuale devoluzione dei beni, fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

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Art.23)

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. quote di tesseramento annuale e da quote associative aggiuntive;
  2. contributi associativi e di categoria;
  3. qualunque altra erogazione che i soci facciano con l'intento di sopperire alle esigenze organizzative e funzionali dell'Associazione;
  4. somme ricavate da atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
  5. interessi attivi e da altre rendite patrimoniali.

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Art.24)

1 – Per ciascun anno sociale sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

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REGOLAMENTI

Art. 25)

1 - Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, può approvare un Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

2 - È altresì parte integrante del presente Statuto il "Codice Etico di Confartigianato".

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NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.26)

Le eventuali modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto favorevole dei 3/5  dei votanti.

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Art.27)

1 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria generale con voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

2 - l'eventuale unificazione con altre Associazioni deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

3 - In caso di scioglimento, la stessa Assemblea nomina un collegio di cinque liquidatori, stabilendo altresì le norme circa le devoluzioni dell'attività netta patrimoniale dell'Associazione, fatta salva la destinazione a favore dell'artigianato locale.

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Art.28)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato redatto con atto costitutivo del 3 gennaio 1959 e modifiche deliberate dalle Assemblee Straordinarie del 4 aprile 1976, del 16 novembre 1997 e del 10 marzo 2005.


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